Sez. 1 - , Ordinanza n. 30505 del 03/11/2023 (Rv. 669295 - 02)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità contrattuale - Mancato rilievo officioso - Declaratoria di tardività della domanda - Censura in sede di legittimità - Indicazione degli elementi che avrebbero consentito il rilievo officioso - Necessità. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - In genere.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di nullità negoziali, ove in sede di legittimità ne venga contestato il mancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui si censuri la declaratoria della tardività della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità.
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)