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Sez. 3, Sentenza n. 12706 del 19/06/2015 (Rv. 635774 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Danni alla cosa locata - Cagionati da un terzo ammesso al godimento della cosa - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635774-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE

Sussiste la responsabilità del conduttore per la perdita o deterioramento della cosa locata per fatto del terzo, ai sensi dell'art. 1588, secondo comma, cod. civ., ove il danno si sia verificato nel tempo in cui egli ha consentito al terzo il godimento della cosa, purché si tratti di fatti ricollegabili a scelte del conduttore nelle modalità d'uso e nella vigilanza della cosa locata, e non quando l'uso della cosa locata da parte del terzo non sia stato consentito ed, anzi, addirittura vietato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità di un Comune, a cui era stato concesso in uso un ponte "Bailey" dal Ministero della difesa, crollato in seguito dell'attraversamento di un autotreno, appartenente a terzi, di peso superiore alla sua portata massima, poiché il transito era avvenuto nonostante il divieto apposto dall'amministrazione comunale mediante apposita segnaletica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)