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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22289 del 25/07/2023 (Rv. 668638 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Incendio cagionato dal terzo - Responsabilità del conduttore - Prova liberatoria - Contenuto.
Stato
decisa il 2023-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668638-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE

Nell'ipotesi di incendio della cosa locata cagionato da fatto del terzo, il conduttore, per andare esente dalla responsabilità ex art. 1588 c.c., ha l'onere di provare di non aver ammesso il terzo, anche temporaneamente, all'uso o al godimento del bene, oppure di aver posto in essere tutte le misure idonee a prevenire il fatto medesimo.

Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)