Sez. 2, Sentenza n. 33567 del 12/05/2016 Cc. (dep. 01/08/2016) Rv. 267476 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Dati risultanti da apparecchiature di rilevazione degli orari di ingresso ed uscita da luogo di lavoro - UtilizzabilitĂ - Applicazione in sede penale delle garanzie procedurali di cui all'art. 4, comma secondo Statuto dei lavoratori - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE
Sono utizzabili a fini probatori nel processo penale, le rilevazioni degli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori, anche ove gli apparecchi di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 4, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n.300 (violazione nella specie derivante dalla mancanza dell'accordo con le organizzazioni sindacali), in quanto tali garanzie riguardano soltanto i rapporti di diritto privato tra datore di lavoro e lavoratori, ma non possono avere rilievo nell'attivitĂ di accertamento e repressione di fatti costituenti reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)