Sez. U, Sentenza n. 6150 del 17/11/1982 (Rv. 423832 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - CASSA DI SOCCORSO DEL PERSONALE DELL'ATAC DI ROMA - RAPPORTO CON I MEDICI GENERICI E PEDIATRICI ADDETTI AL SERVIZIO AMBULATORIALE OD AL SERVIZIO COSIDDETTO DI "PRIMA VISITA" - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - RAPPORTO D'OPERA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - CASSA DI SOCCORSO DEL PERSONALE DELL'ATAC DI ROMA - RAPPORTO CON I MEDICI GENERICI E PEDIATRICI ADDETTI AL SERVIZIO AMBULATORIALE OD AL SERVIZIO COSIDDETTO DI "PRIMA VISITA" - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - RAPPORTO D'OPERA PROFESSIONALE - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Il rapporto fra la cassa di soccorso del personale dell'ATAC di Roma ed i medici generici e pediatri addetti al servizio ambulatoriale od al servizio cosiddetto di "prima visita", regolato da una convenzione sostanzialmente riproduttiva di quella nazionale per i rapporti tra gli enti mutualistici ed i medici ambulatoriali, esula dall'ambito del pubblico impiego e configura una prestazione d'opera professionale, atteso che, pur presentando caratteri di continuità, e restando dettagliatamente disciplinato, circa modalità ed orari, in relazione alle esigenze di organizzazione e funzionalità del pubblico servizio, manca di subordinazione. Ne consegue la devoluzione alla cognizione del giudice ordinario delle controversie inerenti a detto rapporto. (V 5780/81, mass n 416491).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)