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Sez. 3, Sentenza n. 32928 del 16/04/2013 Ud. (dep. 30/07/2013) Rv. 257275 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO | Partecipazione simultanea - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257275-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO

La fattispecie di violenza sessuale di gruppo, caratterizzata dalla presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, non richiede necessariamente la compartecipazione contestuale dei correi alla realizzazione dell'intera fattispecie, ma quanto meno che il singolo compartecipe realizzi anche solo una frazione del fatto tipico di riferimento. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la condanna di un soggetto che, dopo aver partecipato alla iniziale aggressione alla vittima, a scopo di rapina, si allontanava dal luogo prima che venisse consumata la violenza sessuale da parte degli altri componenti del gruppo malavitoso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)