Sez. 3, Sentenza n. 16037 del 20/02/2018 Ud. (dep. 11/04/2018) Rv. 272699 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO | Compimento da parte di ciascuno degli atti tipici - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO
Ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609-bis cod. pen. (Fattispecie di partecipazione a violenza sessuale di gruppo mediante riprese, con telefono cellulare, di parte degli atti sessuali posti in essere, sulla persona offesa, dal coimputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)