Sez. 3, Sentenza n. 3249 del 25/10/1972 (Rv. 361053 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.*
Per il combinato disposto degli artt 170 e 285 cod pro civ, il termine abbreviato che l'art 325 cod proc civ stabilisce per la proposizione dell'impugnazione decorre, quando la parte si e costituita in giudizio con l'assistenza di un procuratore, soltanto dalla notifica della sentenza al procuratore medesimo. Pertanto, qualora la sentenza sia stata, invece, notificata personalmente alla parte, il termine per l'impugnazione e quello previsto dall'art 327 cod proc civ, di un anno dalla pubblicazione della sentenza. (Conf 2254'69, mass n 341622; 139'68, mass n 324088).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)