Sez. 2, Sentenza n. 2100 del 29/07/1966 (Rv. 324088 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE (A MANI PROPRIE) - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - IDONEITA DELLA NOTIFICAZIONE AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI ABBREVIATI DI IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE (A MANI PROPRIE) - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE - IDONEITA DELLA NOTIFICAZIONE AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI ABBREVIATI DI IMPUGNAZIONE.*
La notificazione della sentenza in Forma esecutiva, effettuata alla parte personalmente ai sensi dell'art 479 cod proc civ, non e idonea - quando la parte stessa si sia costituita a mezzo di procuratore - a far decorrere i termini abbreviati di impugnazione di cui agli artt 325 e 326 cod proc civ, poiche un tale effetto puo scaturire esclusivamente dalla notificazione eseguita, a norma degli artt 285, 170, comma primo, cod proc civ, al procuratore costituito. Tale notificazione non ammette equipollenti, cosicche non puo essere sostituita dalla notificazione della sentenza alla parte, ne da una diversa conoscenza che il procuratore abbia avuto della sentenza stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)