Sez. 5, Ordinanza n. 20268 del 22/07/2024 (Rv. 672018-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Società di capitali a ristretta base partecipativa - Accertamento di utili extra bilancio - Annullamento in autotutela - Presunzione di distribuzione ai soci - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di società a ristretta base partecipativa, l'annullamento in autotutela dell'accertamento ai fini Ires degli utili extracontabili della società, nella specie azzerati dal computo delle perdite pregresse, esclude che possa operare, nei confronti del socio, una presunzione di distribuzione di tali utili, con conseguente incremento ai fini Irpef dei suoi redditi di capitale in ragione della partecipazione detenuta nella società.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)