Sez. 5 - , Ordinanza n. 21295 del 05/07/2022 (Rv. 665308 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Società di capitali a ristretta base partecipativa - Subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro - Redditi relativi all'esercizio sociale - Utili extra bilancio - Imputazione - Criteri - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante in relazione alla durata della rispettiva partecipazione alla società nel corso dell'esercizio, poiché la maturazione del reddito non è continua ed uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)