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Sez. 3 - , Sentenza n. 10506 del 28/04/2017 (Rv. 644008 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Contratto di assicurazione stipulato da un’azienda ospedaliera - Clausola "claims made" con esclusione delle richieste postume - Contratto atipico – Meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644008-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)

La clausola "claims made" inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., atteso che realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)