Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016 (Rv. 639703 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Assicurazioni - Clausola "claims made" - Vessatorietà - Esclusione - Validità - Nullità per difetto di meritevolezza o lesione dei diritti del consumatore - Condizioni - Valutazione del giudice.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)