Sez. 3 - , Ordinanza n. 4244 del 19/02/2020 (Rv. 656908 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Cessione di crediti - Natura - Revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. - Ammissibilità - Fondamento - Applicabilità dell'art. 2901, comma 3, c.c. - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto, e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della "par condicio creditorum", l'irrevocabilità dell'adempimento del debito scaduto prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901 com. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)