diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017 (Rv. 646769 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto - “Datio in solutum” - Adempimento di un debito scaduto ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. - Esclusione - Assoggettabilità a revocatoria ordinaria - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646769-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

La “datio in solutum”,(nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell’obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all’inefficacia ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c. solo l’adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l’estinzione dell’obbligazione è l’effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)