Sez. 4, Sentenza n. 1307 del 12/07/1967 Ud. (dep. 16/11/1967) Rv. 106018 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - SERVIZI URGENTI DI POLIZIA O DI SOCCORSO - DEROGHE ALL'OSSERVANZA DEI DOVERI DI COMPORTAMENTO - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - SERVIZI URGENTI DI POLIZIA O DI SOCCORSO - DEROGHE ALL'OSSERVANZA DEI DOVERI DI COMPORTAMENTO - LIMITI.*
La deroga al dovere di osservare gli obblighi, le limitazioni ed i divieti relativi alla circolazione stradale, nonche le prescrizioni della segnalazione e le norme di comportamento poste dall'art 126 cod strad a favore dei conducenti di veicoli adibiti a servizio di polizia o di soccorso non esime costoro dall'Obbligo del rispetto delle regole di prudenza, perizia e diligenza cui deve essere improntata la condotta di guida di ogni mezzo meccanico da parte del suo conducente. Ben puo, quindi, essere ritenuto responsabile penalmente per reato colposo il conducente di un veicolo in servizio urgente di polizia o soccorso che non abbia rispettato le suddette regole. (Conf 105091, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 126, Cod. Strada art. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)