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Sez. 4, Sentenza n. 8644 del 18/06/1981 Ud. (dep. 09/10/1981) Rv. 150369 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - LIMITI - OBBLIGO DI COMUNE PRUDENZA - OBBLIGO DA OSSERVARSI IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTÀ DEL TRAFFICO E ALLA SITUAZIONE STRADALE.*
Stato
decisa il 1981-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150369-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO - LIMITI - OBBLIGO DI COMUNE PRUDENZA - OBBLIGO DA OSSERVARSI IN RELAZIONE ALLE DIFFICOLTÀ DEL TRAFFICO E ALLA SITUAZIONE STRADALE.*

La facoltà, concessa dall'art. 126 cod. strad., ai conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso di non osservare gli obblighi e i divieti, indicati dalla segnalazione stradale e prescritti dalle norme di comportamento, è sempre subordinata alla osservanza delle norme della comune prudenza e cautela per prevenire pericoli alla pubblica incolumità. Ne consegue che si ha violazione di siffatte norme solo quando il conducente, pur nel legittimo Esercizio di detta facoltà, non tenga conto di particolari situazioni della strada e del traffico e di ogni altra speciale circostanza di qualsiasi natura, per adeguare ad esse la propria condotta di guida. (mass n 105091, sulla prima parte; (mass n 106018, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 126, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)