Sez. 2, Sentenza n. 2417 del 12/10/1967 (Rv. 329698 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA, O DI MURO - NOZIONE DI INTERCAPEDINE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA QUALIFICAZIONE DI UN MANUFATTO COME COSTRUZIONE E SULLA SUSSISTENZA DI INTERCAPEDINE - INCENSURABILITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA, O DI MURO - NOZIONE DI INTERCAPEDINE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA QUALIFICAZIONE DI UN MANUFATTO COME COSTRUZIONE E SULLA SUSSISTENZA DI INTERCAPEDINE - INCENSURABILITA.*
Il convincimento del giudice di merito che, ha escluso l'applicabilita della disciplina delle distanze legali di cui all'art. 873 cod. civ. negando che ad uno dei due manufatti contrapposti possa riconoscersi la natura di costruzione e che fra di essi sussistano intercapedini nocive, e incensurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)