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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29886 del 13/12/2017 (Rv. 646295 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | - Corretta applicazione di norme di diritto ma motivazione inadeguata - Inammissibilità del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Rimedio - Correzione della motivazione da parte della cassazione.
Stato
decisa il 2017-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646295-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In materia di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, potendo l’eventuale vizio di motivazione su questione di diritto, in presenza di una corretta decisione del giudice di merito della quesitone sottoposta al suo esame, dar luogo alla correzione della stessa ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)