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Sez. L, Sentenza n. 16640 del 08/08/2005 (Rv. 582611 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Corretta applicazione di norme di diritto ma motivazione inadeguata - Inammissibilità del motivo - Rimedio - Correzione della motivazione da parte della cassazione.
Stato
decisa il 2005-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582611-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

È inammissibile ogni censura di vizio in motivazione proposta con ricorso per cassazione allorquando il giudice di merito abbia deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, potendo l'eventuale inadeguatezza della decisione impugnata comunque dar luogo, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., alla correzione della stessa motivazione da parte della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)