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Sez. 1, Sentenza n. 23862 del 19/09/2008 (Rv. 604684 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | In presenza di coniuge superstite avente i requisiti per il trattamento di reversibilità - Diritto alla pensione di reversibilità - Natura autonoma e previdenziale - Configurabilità - Rapporto tra i due diritti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604684-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

In presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità (art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970 nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) dell'ex coniuge deceduto, non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite avente - in quanto tale - natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un autonomo diritto (di natura previdenziale, al pari di quel diritto che si configura invece, ai sensi del secondo comma del citato art. 9, allorché manchi un coniuge superstite con i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l'ordinamento attribuisce al medesimo coniuge superstite, con la sola peculiarità per cui un tal diritto è limitato, quantitativamente, dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite. Ne consegue che sia il coniuge divorziato che quello superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità (diritto autonomo e concorrente, in pari grado, che si qualifica, per l'appunto, come diritto ad una quota della pensione di reversibilità) ed il coniuge superstite non è più l'unico naturale destinatario della pensione di reversibilità spettante al coniuge sopravvissuto, là dove, anche nell'ipotesi in cui vi sia il concorso di più coniugi divorziati e del coniuge superstite, quel che viene diviso è l'unico trattamento di reversibilità spettante, in astratto, al coniuge superstite e non un diritto di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)