Sez. 1, Sentenza n. 16744 del 29/07/2011 (Rv. 619161 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Trattamento economico del coniuge divorziato - Attribuzione di una quota del trattamento di reversibilità - Spettanza - Riconoscimento giudiziale della titolarità dell'assegno divorzile - Condizione sufficiente - Modalità di pagamento pattuita per l'assegno - Irrilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, il riconoscimento giudiziale della titolarità dell'assegno divorzile è condizione per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, mentre resta irrilevante la modalità solutoria del debito, pattuita fra le parti - come nella specie - in forma "una tantum", come espressamente consentito dall'art. 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in via alternativa all'ordinaria corresponsione periodica.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)