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Sez. 2, Sentenza n. 2208 del 09/07/1971 (Rv. 353002 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - ADESIVO - ADESIVO AUTONOMO (LITISCONSORTILE) - PROPOSIZIONE E MODIFICA DI DOMANDE DA PARTE DELL'INTERVENTORE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353002-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - ADESIVO - ADESIVO AUTONOMO (LITISCONSORTILE) - PROPOSIZIONE E MODIFICA DI DOMANDE DA PARTE DELL'INTERVENTORE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

L'interveniente litisconsortile nel corso del giudizio di primo grado puo proporre all'atto della sua Costituzione, anche se successiva alla udienza di trattazione, eventuali domande contro le parti originarie e puo, fino alla rimessione della causa al collegio, modificare le domande precedentemente formulate, ma non puo proporre successivamente nuove domande.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)