Sez. 1, Sentenza n. 4771 del 14/05/1999 (Rv. 526317 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE | Preclusione dell'art. 268 cod. proc. civ. - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE
La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché, la preclusione sancita dall'art. 268 cod. proc. civ. (in virtù del quale il terzo intervenuto nel processo non può svolgere l'attività istruttoria preliminare e probatoria che la fase eventualmente avanzata del procedimento non consenta alle altre parti) non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)