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Sez. L, Sentenza n. 3573 del 12/06/1982 (Rv. 421538 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN LAVORATORE DALLA SEDE SECONDARIA ITALIANA AD UN'ALTRA SEDE SECONDARIA ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ ESTERA - NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421538-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN LAVORATORE DALLA SEDE SECONDARIA ITALIANA AD UN'ALTRA SEDE SECONDARIA ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ ESTERA - NOVAZIONE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La Sede secondaria in Italia di una società estera - che, a norma dell'art. 2506 cod. civ., è assoggettata, quanto alle forme pubblicitarie, alla legge italiana - non è titolare di diritti soggettivi propri, in quanto è priva di personalità giuridica e costituisce soltanto un organo della società straniera; ne consegue che il trasferimento di un lavoratore dalla Sede secondaria italiana di una società estera ad altra Sede secondaria all'estero della stessa società non integra una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ove non sia dimostrato che la nuova Sede abbia personalità giuridica atta a contraddistinguerla dalla società principale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1235, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2506

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)