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Sez. L, Sentenza n. 1718 del 13/03/1984 (Rv. 433793 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - PENSIONE INDIRETTA O DI RIVERSIBILITÀ - A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE - CONDIZIONI - PERSISTENTE ISCRIZIONE DEL COLTIVATORE ALLA PREDETTA GESTIONE - ESCLUSIONE - SUPERSTITE DEL PENSIONATO ANCORA ISCRITTO ALLA GESTIONE - DECESSO DEL PENSIONATO STESSO, SUCCESSIVO ALLA LEGGE N. 153 DEL 1969, E GODIMENTO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DI PENSIONE DIRETTA ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1970 - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433793-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - PENSIONE INDIRETTA O DI RIVERSIBILITÀ - A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE - CONDIZIONI - PERSISTENTE ISCRIZIONE DEL COLTIVATORE ALLA PREDETTA GESTIONE - ESCLUSIONE - SUPERSTITE DEL PENSIONATO ANCORA ISCRITTO ALLA GESTIONE - DECESSO DEL PENSIONATO STESSO, SUCCESSIVO ALLA LEGGE N. 153 DEL 1969, E GODIMENTO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DI PENSIONE DIRETTA ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1970 - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Affinché i superstiti indicati nell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 abbiano diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è necessario, oltre alla condizione che la morte dell'assicurato sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, che il coltivatore diretto non sia pensionato e, se pensionato, che la pensione abbia decorrenza dall'1 gennaio 1970 e successiva, mentre non è richiesto che il coltivatore diretto sia ancora iscritto alla gestione speciale, in quanto la persistente iscrizione a tale gestione non esclude la qualità di pensionato e la contribuzione successiva influisce soltanto sulla misura della pensione già concessa, atteso che proprio in relazione alle due ipotesi che il coltivatore diretto non sia o sia titolare di pensione la norma distingue la pensione indiretta e quella di riversibilità. Pertanto, non ha diritto alla pensione di riversibilità a carico della gestione speciale il superstite del pensionato ancora iscritto alla gestione stessa, qualora quest'ultimo, seppure deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, abbia goduto di pensione diretta da epoca anteriore all'1 gennaio 1970. (V 1411/84, mass n 433506; (Conf 4648/82, mass n 422606; (Conf 3574/82, mass n 421538; (Conf 3923/81, mass n 414579; (Conf 6175/80, mass n 409905; (Conf 6065/80, mass n 409842; (Conf 2884/78, mass n 392312).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)