Sez. 3, Sentenza n. 1276 del 13/03/1997 Cc. (dep. 10/05/1997) Rv. 208271 - 01
FINANZE E TRIBUTI - SPIRITI | Detenzione di alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte - Stato membro che venga a conoscenza di evasione, frode o abuso da parte di prodotto esentato - Ricorso a procedura di "rifiuto di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso" - Esclusione dell'adozione anche delle misure penali - Insussistenza - Fattispecie: sequestro preventivo.
FINANZE E TRIBUTI - SPIRITI
In tema di detenzione di alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte, di cui all'art.43 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), la procedura cui uno Stato membro può ricorrere, costituita dal "rifiuto di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso" - quando venga a conoscenza che un prodotto esentato dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso dell'art.27 della Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 - non esclude l'adozione anche delle misure penali. L'art. 2, comma 10, Decreto 9 luglio 1996, n. 524 (Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa), nell'autorizzare il prelievo dei campioni per il controllo delle caratteristiche della denaturazione, precisa che ciò è fatto "anche" ai fini dell'eventuale adozione delle misure previste dall'art. 27, quinto comma, della Direttiva 92/83, facendo implicitamente salve tutte le altre misure adottabili a tutela della normativa penale dello Stato italiano. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza di riesame che aveva revocato decreto di convalida di sequestro preventivo. La S. C. ha ritenuto fondato e meritevole di integrale accoglimento il ricorso con il quale il P.M. aveva censurato di erroneità la revoca sia perché la detenzione dell'alcole nelle indicate condizioni costituisce contrabbando, sia perché non era ravvisabile l'insussistenza del reato per mancanza di dolo, in quanto il reato, di natura permanente, deve essere ritenuto sussistente a carico di colui che, pur reso edotto dalle analisi di laboratorio che trattasi non di alcool "puro" o "di buon gusto", bensì di scarto, continui a detenerlo anziché rispedirlo al paese di provenienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)