Sez. 3, Sentenza n. 13704 del 15/02/2006 Ud. (dep. 19/04/2006) Rv. 234537 - 01
FINANZE E TRIBUTI - SPIRITI | Sottrazione di alcol o bevande alcoliche al pagamento dell'accisa - Presunzione di cui all'art. 2, comma secondo, lett. a) D.Lgs. n. 504 del 1995 - Natura relativa - Sussistenza.
FINANZE E TRIBUTI - SPIRITI
In tema di sottrazione di alcol o bevande alcoliche al pagamento dell'accisa (art. 43, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 504 del 1995), la previsione di cui all'art. 2, comma secondo, lett. a), D.Lgs. n. 504 del 1995 - in virtù del quale l'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato, considerandosi immissione in consumo, tra l'altro, lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo - pone una presunzione di carattere relativo, con la conseguenza che essa deve ritenersi superata qualora sussista la prova contraria che la merce ha ricevuto una concreta destinazione estera e che, quindi, non vi è stata alcuna sottrazione al pagamento dell'accisa perché non vi era alcuna accisa da pagare, nel qual caso non sussiste il reato di cui all'art. 43, comma primo, lett. a) D.Lgs. n. 504 del 1995.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 43 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)