diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3359 del 05/06/1984 (Rv. 435380 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - CENSURA LIMITATA A UNA SOLO DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - SENTENZA D'APPELLO RECANTE STATUIZIONI DI MERITO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435380-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - CENSURA LIMITATA A UNA SOLO DELLE RAGIONI POSTE A FONDAMENTO DELLA DECISIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - SENTENZA D'APPELLO RECANTE STATUIZIONI DI MERITO - CASSAZIONE SENZA RINVIO - OBBLIGATORIETÀ.*

L'atto di appello, che censuri una soltanto delle autonome e distinte ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione, è inammissibile, in relazione alla formazione del giudicato per effetto della mancata impugnazione della decisione medesima con riguardo alle altre ragioni, e tale inammissibilità, ove non dichiarata dal giudice di secondo grado, è rilevabile anche d'ufficio in Sede di legittimità, con la conseguente Cassazione senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 ultimo comma cod. proc. civ., della sentenza che abbia statuito nel merito di detto gravame.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)