Sez. 3, Sentenza n. 2722 del 08/03/1995 (Rv. 490998 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | Inammissibilità dell'appello - Omessa censura in detto grado di giudizio - Eccezione proposta in sede di legittimità - Ammissibilità - Fattispecie in tema di opposizione di terzo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE
L'inammissibilità dell'impugnazione, dovendo essere rilevata d'ufficio dal giudice investito della stessa, può essere eccepita in sede di legittimità ancorché non abbia costituito oggetto di censura nel grado precedente ad opera della parte interessata (principio affermato, nella specie, in riferimento all'opposizione di terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 404 cod. proc. civ., della quale l'opposto aveva dedotto, per la prima volta innanzi alla Corte di Cassazione, l'inammissibilità per decorso del termine di trenta giorni dalla scoperta della collusione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)