Sez. 5, Sentenza n. 1754 del 13/12/1972 Ud. (dep. 28/02/1973) Rv. 123399 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - NECESSITA DELL'INTEGRALE RISARCIMENTO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - NECESSITA DELL'INTEGRALE RISARCIMENTO.*
L'attenuante del risarcimento del danno si applica al reato di emissione di assegno a vuoto solo quando e provato sia il pagamento della somma portata dal titolo sia l'effettiva riparazione di ogni altro pregiudizio economico che, salvo prova di maggior danno, e rappresentato dalle spese sopportate dal creditore e dagli interessi dovuti per il ritardato adempimento. (Conf 121017, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)