Sez. 5, Sentenza n. 3203 del 07/02/1972 Ud. (dep. 13/05/1972) Rv. 121017 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'attenuante della riparazione del danno puo essere concessa anche per il reato di emissione di assegni a vuoto, a condizione che il reo risarcisca l'intero pregiudizio economico causato al prenditore di un assegno sfornito di provvista e che consiste nella mancata riscossione della somma, portata dal titolo, nelle spese di protesto, negli interessi legali dalla data del protesto all'effettivo pagamento e nel maggior danno eventualmente lamentato dal creditore. (Conf 117131, anno 1971, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)