Sez. 5, Ordinanza n. 15057 del 29/05/2024 (Rv. 671424-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022 - Istanza proposta in pendenza del termine per impugnare - Successivo ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata delle liti tributarie ex art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022, il ricorso per cassazione proposto, seppur al solo fine di dichiarare l'estinzione del giudizio, prima della scadenza del termine per impugnare, ma in data successiva alla presentazione della domanda di definizione agevolata e al versamento della prima rata dell'importo dovuto, è inammissibile per carenza di interesse, ove non venga dedotto e documentato l'eventuale già intervenuto diniego da parte dell'Agenzia delle entrate, debitamente notificato, poiché, ai sensi del successivo comma 200, se l'agevolazione è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale sfavorevole può essere attinta dal gravame del contribuente solo unitamente al diniego dell'istanza ed entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.
Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 196 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 186 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 200 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)