diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 5373 del 21/02/2023 (Rv. 666822 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata - Art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022 - Ambito applicativo - Controversie definite mediante decisione impugnabile con mezzi ordinari - Liti definite con decisione impugnabile esclusivamente mediante revocazione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666822-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l'art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 192, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)