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Sez. 2, Sentenza n. 931 del 06/04/1970 (Rv. 346369 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346369-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Spetta al giudice di merito stabilire la sussistenza o meno dello elemento soggettivo richiesto dalle previsioni normative dell'art 96 cod proc civ e tale indagine si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (nella specie il giudice di merito aveva motivato il rigetto della istanza ex art 96, ritenendo che non si profilasse in concreto, data la complessita degli accertamenti richiesti per la soluzione della controversia, un comportamento colpevole della parte attrice, contro cui l'istanza era stata proposta. La SC, nel ritenere incensurabile tale convincimento, ha enunziato il principio di cui in massima). (V 1462-69, massima n 340258 2145-68, massima n 334314).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)