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Sez. 1, Sentenza n. 2145 del 26/06/1968 (Rv. 334314 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334314-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Spetta al giudice di merito stabilire la sussistenza o meno dello elemento soggettivo richiesto dalle previsioni normative dell'art. 96 cod.proc.civ. e tale indagine si risolve in un apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, se adeguatamente e correttamente motivato. (V. 2288-67, mass. N.329495 n.423-67, mass. N.326347 n. 1680, mass. N. 323297).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)