Sez. 1, Sentenza n. 2145 del 26/06/1968 (Rv. 334314 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Spetta al giudice di merito stabilire la sussistenza o meno dello elemento soggettivo richiesto dalle previsioni normative dell'art. 96 cod.proc.civ. e tale indagine si risolve in un apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, se adeguatamente e correttamente motivato. (V. 2288-67, mass. N.329495 n.423-67, mass. N.326347 n. 1680, mass. N. 323297).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)