Sez. U, Sentenza n. 13572 del 21/12/1992 (Rv. 480085 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Art. 76 del d.P.R. N. 761 del 1979 - Iscrizione all'I.N.A.D.E.L. dei dipendenti degli enti mutualistici soppressi passati alle U.S.L. - Versamento, da parte del Ministero del Tesoro, all'I.N.A.D.E.L. dell'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data dell'iscrizione. Obbligo dell'I.N.A.D.E.L. di corrispondere eccedenza al lavoratore - Diritto di quest'ultimo all'eccedenza - Natura - Tempestivo versamento da parte dell'I.N.A.D.E.L. al lavoratore - Versamento delle somme, con ingiustificato e colpevole ritardo, da parte del Ministero all'I.N.A.D.E.L. - Controversia promossa dal lavoratore contro il Ministero medesimo per il conseguimento di rivalutazione e interessi - Giurisdizione del giudice ordinario.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Nel sistema delineato dall'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (norma prevedente l'iscrizione all'Inadel dei dipendenti dei soppressi enti mutualistici passati alle unità sanitarie locali, con l'obbligo dell'ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro di versare a detto Istituto l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di tale iscrizione e con l'obbligo dell'Inadel - trattenuta la somma necessaria alla ricongiunzione nel proprio ambito dei servizi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine rapporto presso gli enti di provenienza - di corrispondere l'eventuale eccedenza al lavoratore interessato non oltre un anno dal versamento operato dal Ministero) il diritto del lavoratore a questa eventuale eccedenza si configura non come diritto ad una parte dell'indennità di anzianità già accantonata (che matura solo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, proseguito con l'U.S.L. di destinazione) ma come diritto alla restituzione di un indebito oggettivo relativo a somme versate all'Inadel a titolo di contributi dovuti dal datore di lavoro (ente mutualistico e quindi ufficio liquidazioni predetto) per la ricostruzione della posizione previdenziale dei suoi ex dipendenti ai fini del nuovo trattamento di fine rapporto, ancorché titolare del diritto alla restituzione predetta sia non chi ha effettuato il versamento ma il lavoratore. Pertanto, la controversia da questo promossa contro il Ministero del Tesoro, per conseguire rivalutazione monetaria ed interessi, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., in subordine, dell'art. 1224 cod. civ. sull'eccedenza (tempestivamente corrispostagli dall'Inadel) risultante dalle somme da detto Ministero versate all'istituto previdenziale con ingiustificato e colpevole ritardo, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo questo competente a conoscere, della domanda di adempimento dell'obbligo contributivo e non rilevando, a fronte della natura previdenziale della controversia medesima, il fatto che in essa sia convenuto il Ministero del Tesoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)