Sez. U, Sentenza n. 11048 del 22/12/1994 (Rv. 489355 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA | Iscrizione all'INADEL dei dipendenti dei soppressi enti mutualistici passati alle USL - Obbligo dell'INADEL di versare al lavoratore l'eccedenza tra l'indennità di anzianità maturata - o versata dall'Ufficio liquidazioni a detto Istituto - e la somma trattenuta ai fini del ricongiungimento delle posizioni assicurative - Ritardato versamento dell'eccedenza imputabile al predetto Ufficio - Diritto conseguente del lavoratore nei confronti del Ministero del Tesoro ad interessi e rivalutazione - Tempestività dei versamenti dell'INADEL rispetto a quello eseguito dal Ministero - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA
Nel sistema delineato dall'art. 76 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (che prevede l'iscrizione all'I.N.A.D.E.L. dei dipendenti dei soppressi enti mutualistici passati alle U.S.L., con l'obbligo dell'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro di versare a detto istituto l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di tale iscrizione e con l'obbligo dell'I.N.A.D.E.L. - trattenuta la somma necessaria alla ricongiunzione nel proprio ambito dei servizi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine rapporto presso gli enti di provenienza - di corrispondere l'eventuale eccedenza al lavoratore interessato entro un anno dal versamento operato dal Ministero), il ritardato versamento della predetta eccedenza, ove sia determinato dal ritardo ingiustificato e colpevole col quale l'Ufficio liquidazioni ha provveduto alle predette incombenze, determina, benché non ricollegabile ad una espressa previsione di un termine di adempimento, il diritto del lavoratore, nei confronti del Ministero del Tesoro, a interessi e rivalutazione sulla relativa somma, pur corrispostagli dall'I.N.A.D.E.L. entro il termine annuale allo stesso assegnato dalla legge, dipendendo il danno non già dal comportamento dell'ente previdenziale, ma da quello del suindicato ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)