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Sez. 3, Sentenza n. 3931 del 07/12/1968 (Rv. 337464 - 01)

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE- RESPONSABILITA DEL VETTORE PER SINISTRI E DANNI ALLE PERSONE - FATTO DANNOSO IMPUTABILE AL VETTORE E A UN TERZO - SOLIDARIETA - SUSSISTENZA - DOMANDA DEL VETTORE CONVENUTO DAL DANNEGGIATO DI CONDANNA DEL TERZO ALLA RIFUSIONE DELLE SOMME DA PAGARE AL DANNEGGIATO - CONDANNA DEL TERZO CORRESPONSABILE AL RIMBORSO INTEGRALE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337464-01

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE- RESPONSABILITA DEL VETTORE PER SINISTRI E DANNI ALLE PERSONE - FATTO DANNOSO IMPUTABILE AL VETTORE E A UN TERZO - SOLIDARIETA - SUSSISTENZA - DOMANDA DEL VETTORE CONVENUTO DAL DANNEGGIATO DI CONDANNA DEL TERZO ALLA RIFUSIONE DELLE SOMME DA PAGARE AL DANNEGGIATO - CONDANNA DEL TERZO CORRESPONSABILE AL RIMBORSO INTEGRALE - ILLEGITTIMITA.*

In tema di danno a persona trasportata, una volta accertato che il danno e stato causato da un unico fatto dannoso imputabile al vettore e ad un terzo conducente di un autoveicolo, i quali con i loro diversi comportamenti hanno contribuito a porlo in essere, ne discende la responsabilita solidale di entrambi, anche se le loro singole azioni hanno violato norme giuridiche diverse, rispondendo l'uno dei corresponsabili a titolo di colpa contrattuale e l'altro a titolo di colpa extracontrattuale, senza che cio faccia venir meno la solidarieta. Se il danneggiato si rivolge per il risarcimento al solo vettore (il quale, come debitore in solido, e tenuto verso di lui per l'intero, salvo rivalsa verso il coobbligato), la domanda formulata in subordine dal vettore nei confronti del terzo conducente dell'autoveicolo, per ottenere la rifusione di quanto egli avrebbe pagato alla persona trasportata per risarcirla del danno, va considerata come un'Azione di regresso verso il coautore del danno. Pertanto, la condanna del terzo corresponsabile al rimborso integrale di quanto il vettore avrebbe pagato a titolo di risarcimento viola le norme dettate dall'art. 2055 cod.civ. in tema di ripartizione, nei rapporti interni fra i coobbligati, dell'Onere di risarcimento, la quale ripartizione deve avvenire nella misura determinata dalla gravita delle rispettive colpe e dalle conseguenze derivatene, e, nel dubbio, in parti eguali infatti, il porre a carico di uno solo di essi, attraverso l'integrale rimborso del risarcimento pagato dall'altro, la totalita dell'Onere anzidetto implicherebbe la negazione di qualsiasi colpa dell'altro o di qualsiasi efficienza del suo comportamento nella produzione del danno e, quindi, la negazione del fondamento della sua corresponsabilita. (V. N. 1853-68, massima n. 333807).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)