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Sez. 3, Sentenza n. 5731 del 13/11/1984 (Rv. 437409 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - DANNEGGIATI DAL SINISTRO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI UN ACCONTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437409-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE - CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - DANNEGGIATI DAL SINISTRO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DI UN ACCONTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza, con cui a norma dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 un acconto della liquidazione del danno viene assegnato ai danneggiati del sinistro, non è autonomamente impugnabile, neppure sotto il profilo dell'art. 111 cost., sia che sia stata emessa dal giudice civile sia che sia stata pronunciata dal giudice penale, poiché è carente del carattere della decisorietà e può essere comunque revocata o modificata a conclusione del relativo giudizio. (V 2427/75, mass n 376308).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)