Sez. 3, Sentenza n. 2427 del 18/06/1975 (Rv. 376308 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVVISIONALE - ORDINANZA DI PAGAMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVVISIONALE - ORDINANZA DI PAGAMENTO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Sono impugnabili in Cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, non solo le sentenze che siano dichiarate non impugnabili, ma anche i provvedimenti decisori contro i quali non sia dato alcun rimedio, ancorche legittimamente emessi sotto Forma di ordinanza o di decreto, mentre non sono soggetti a ricorso per Cassazione i provvedimenti di carattere non decisorio, salvo che la legge disponga altrimenti. Non ha contenuto decisorio il provvedimento reso, in Forma di ordinanza, a norma dell'art 24 della legge 24 dicembre 1969 n 990 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Tale norma, infatti, stabilisce esplicitamente che l'ordinanza immediatamente esecutiva, che assegni, a titolo provvisorio, una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, possa essere revocata con la decisione del merito. (V 1991/74, mass n 370250).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)