Sez. 3, Ordinanza n. 15636 del 03/07/2009 (Rv. 609023 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Proroga prevista dal comma quarto dell'art. 155 cod. proc. civ., come introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 - Applicabilità ai soli procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 - Sopravvenuta previsione della sua applicabilità anche ai procedimenti pendenti alla suddetta data per effetto dell'art. 58, comma terzo, legge 18 giugno 2009, n. 69 - Estensione di tale applicabilità ai termini già scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
L'art. 58, comma terzo, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) - secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 cod. proc. civ. (aggiunti dall'art. 2, comma primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 - deve essere interpretato in conformità al precetto di cui all'art. 11, comma primo, delle c.d. preleggi, ovvero nel senso di disporre solo per l'avvenire, stante l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all'art. 2, comma quarto, della citata legge 28 dicembre 2005, n. 263, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo; ne consegue che esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza in materia di opposizione all'esecuzione, il cui procedimento era iniziato il 24 febbraio 2004, per inosservanza del c.d. termine lungo, e, quindi, antecedentemente all'introduzione del nuovo quinto comma dell'art. 155 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2 com. 1, Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater com. 2 CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 3, Preleggi art. 11 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)