Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007 (Rv. 597640 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Esclusione ai sensi dell'articolo 92 r.d. 30 gennaio 1941 n.12 - Opposizione all'esecuzione - Procedimenti ricompresi per questa ipotesi - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, ove l'articolo 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 dispone che la detta sospensione non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, devono ritenersi compresi tra questi procedimenti quelli di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente disciplinati dagli articoli 615 e 617 cod. proc. civ.; quelli di opposizione di terzo all'opposizione, di cui al successivo articolo 619, e quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 548 dello stesso codice. (Nella specie il ricorrente, il cui appello era stato dichiarato inammissibile, perchè - tenuto conto della esclusione della sospensione feriale - proposto fuori termine, aveva sostenuto che la "ratio" di tale non applicabilità non trova giustificazione quando la si voglia riferire ai termini per impugnare le sentenze, rispetto ai quali la sospensione produce effetti solo se ed in quanto l'appellante intenda avvalersene a suo beneficio: la S.C., poichè non era contestato essere il giudizio una opposizione all'esecuzione, ha confermato la sentenza della corte di merito).
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)