Sez. 2, Sentenza n. 8304 del 16/08/1990 (Rv. 468858 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE RELATIVA A SCRITTI PRESENTATI NELLE FASI PROCESSUALI ANTERIORI - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE RELATIVA A SCRITTI PRESENTATI NELLE FASI PROCESSUALI ANTERIORI - INAMMISSIBILITÀ.*
La Corte di Cassazione è competente ad ordinare a norma dell'art. 89 cod. proc. civ. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nei soli scritti ad essa diretti, onde è inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione con cui si chieda la cancellazione delle frasi contenute nelle difese presentate nelle fasi processuali anteriori, essendo riservata la relativa statuizione al potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in Sede di legittimità. (Conf 951/86, mass n 444473).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)