Sez. 1, Sentenza n. 951 del 18/02/1986 (Rv. 444473 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE ORDINE DI CANCELLAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE ORDINE DI CANCELLAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice del merito sul carattere sconveniente od offensivo di espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché la emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 cod. proc. civ., integrano Esercizio di potere discrezionale non censurabile in Sede di legittimità. (V 1306/75, mass n 374821; (V 2989/73, mass n 366663; (Conf 6084/78, mass n 395909).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)