Sez. 6, Sentenza n. 2059 del 11/01/1984 Ud. (dep. 03/03/1984) Rv. 162989 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ABOLITIO CRIMINIS - SUCCESSIVA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - LEGITTIMITÀ - EFFETTI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ABOLITIO CRIMINIS - SUCCESSIVA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - LEGITTIMITÀ - EFFETTI.*
In caso di abolitio criminis il giudice deve applicare il decreto di amnistia entrato in vigore prima della depenalizzazione o altra causa di Estinzione già verificatasi, senza trasmettere gli Atti all'autorità amministrativa. (Conf mass n 147572; (Conf mass n 137434).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)