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Sez. 3, Sentenza n. 2443 del 03/07/1969 (Rv. 341951 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - REQUISITI - PRESUNZIONE FONDATA SU ALTRA PRESUNZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341951-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - REQUISITI - PRESUNZIONE FONDATA SU ALTRA PRESUNZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Affinche la presunzione possa essere assunta a mezzo di prova, occorre che essa sia la conseguenza logicamente necessaria e, quindi, univoca e sicura di un fatto occorre, cioe, che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da fare apparire l'esistenza di un fatto ignoto come l'unica conseguenza logicamente possibile dei fatti certi. Il giudice puo derivare presunzioni solamente da fatti certi e non da altre presunzioni-(praesumptum de praesumpto)-. (sulla prima parte, Conf. 3820-68, massima n.337248 2409-68, massima n.334791 ed altre ivi citate contra 19-69, massima n.337811 3952-68, massima n.337496 ed altre ivi citate). Sulla seconda parte, V.2661-68, massima n.335197 2552-68, massima n.335005 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)