Sez. 1, Sentenza n. 217 del 28/01/1974 (Rv. 367816 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - PRESUNZIONE FONTE DI ALTRA PRESUNZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (IGE).*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - PRESUNZIONE FONTE DI ALTRA PRESUNZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (IGE).*
Se la presunzione (semplice), ai sensi dell'art 2727 cod civ, e la conseguenza che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato, non puo ammettersi che quest'ultimo si ponga a sua volta come fonte di una ulteriore presunzione (praesumptum de praesumpto). (nell'enunciare il principio di cui in massima, la SC ha ritenuto censurabile il ragionamento dei giudici del merito, che avevano supposto una vendita di merce, per rilevante importo, senza fatture, - e quindi in evasione all'IGE - argomentando dalla circostanza, a sua volta presunta, di un maggiore utile netto di Esercizio, rispetto al dichiarato, e dalla ulteriore presunzione che questo fosse costituito da ricavi non documentati). (V 2443'69, mass n 341951).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Legge 09/01/1940 num. 2 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)