Sez. L, Sentenza n. 4981 del 29/08/1988 (Rv. 459797 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 33 DEL 1980 - CARATTERE INNOVATIVO DI QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE - IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO - GODIMENTO DEL PREDETTO BENEFICIO PRIMA DELLA CITATA LEGGE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 33 DEL 1980 - CARATTERE INNOVATIVO DI QUEST'ULTIMA - CONSEGUENZE - IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO - GODIMENTO DEL PREDETTO BENEFICIO PRIMA DELLA CITATA LEGGE - ESCLUSIONE.*
In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, la disposizione del secondo comma dell'art. 22 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 non ha carattere interpretativo della precedente normativa posta dall'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito nella legge 7 aprile 1977 n. 102) bensì ha carattere innovativo nel senso che estende per il futuro anche alle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico il beneficio dello sgravio già concesso ad aziende di altri settori con la citata legge n. 102, come può desumersi sia dal fatto che la legge n. 33 del 1980, nel prorogare e modificare parzialmente il beneficio suddetto, fa partire dall'1 gennaio 1980 il nuovo regime agevolato, sia dal fatto che la legislazione successiva (art. 38 d.l. 30 agosto 1980 n. 503 e art. 1 legge 28 novembre 1980 n. 782) ha continuato a tenere distinte le imprese suddette da quelle manifatturiere ed estrattive. Pertanto prima della legge n. 33 citata le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico non beneficiavano del predetto sgravio contributivo. (Conf 373/88, mass n 456931; (Conf 8750/87, mass n 456147; (Conf 4332/87, mass n 453077).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 22 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)