Sez. L, Sentenza n. 8750 del 26/11/1987 (Rv. 456147 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE MANIFATTURIERE ED ESTRATTIVE - BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE - ESTENSIONE ALLE IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO EX ART. 22 DEL DECRETO LEGGE N. 663 DEL 1979 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE MANIFATTURIERE ED ESTRATTIVE - BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE - ESTENSIONE ALLE IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO EX ART. 22 DEL DECRETO LEGGE N. 663 DEL 1979 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
La disposizione del secondo comma dell'art. 22 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 (sul finanziamento del servizio sanitario ecc.), la quale, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33, stabilisce (ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali) che l'espressione imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1 del decreto legge 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, non ha natura interpretativa né conseguente efficacia retroattiva, ma ha portata innovativa, comportando l'estensione del beneficio della fiscalizzazione ad imprese che prima ne erano escluse, e, pertanto, in Mancanza di espressa previsione in tal senso, non può operare retroattivamente. (Conf 6061/86, mass n. 448384.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)